SISTRI â€Â“ Sistema di monitoraggio rifiuti
La nuova normativa per lo smaltimento dei rifiuti. Scopri come metterti in regola.
La nuova normativa per lo smaltimento dei rifiuti.
Scopri come metterti in regola.
Che cos'è e perché nasce:
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nel supplemento ordinario del 13 gennaio 2010, del Decreto Ministeriale 17 Dicembre 2009 nasce il SISTRI - Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, che viene introdotto con l'obiettivo di giungere, per i rifiuti pericolosi e non pericolosi, alla sostituzione graduale dell'attuale sistema cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti e sul MUD ("modello unico di dichiarazione" ambientale) attraverso dispositivi elettronici USB ed una black box (solo per i trasportatori).
Sostanzialmente il SISTRI nasce per garantire
a) una maggiore efficacia all'azione di contrasto dei fenomeni di illegalità e nei confronti dei comportamenti non conformi alle regole vigenti;
b) per conoscere, in tempo reale, i dati relativi all'intera filiera dei rifiuti speciali e per utilizzarli in particolare ai fini specifici interventi repressivi;
c) per semplificare le procedure, attualmente vigenti, attraverso l'informatizzazione dei processi e l'eliminazione di taluni adempimenti (Registro di carico/scarico, Formulario di identificazione dei rifiuti, Modello unico di dichiarazione ambientale), con conseguente rilevante riduzione dei costi per le imprese destinatarie.
Iscrizione - generale:
si iscrivono al SISTRI, obbligatoriamente o facoltativamente, i soggetti (detti operatori) che svolgono attività di produzione, gestione o trasporto di rifiuti.
Iscrizione â€" soggetti ad iscrizione obbligatoria:
A. entro il 30 marzo 2010 (avvio del sistema SITRI fissato per il 13 luglio 2010)
1) i produttori iniziali di rifiuti pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi) - con più di cinquanta dipendenti;
2) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c) â€" rifiuti da lavorazioni industriali - , d) â€" rifiuti da lavorazioni artigianali e g) â€" rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi di potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fiumi - del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 (vedi sopra) con più di cinquanta dipendenti;
3) I commercianti ed intermediari senza detenzione;
4) i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
5) le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
6) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
7) per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto (trasporti marittimi e ferroviari).
B. entro il 29 aprile 2010 (avvio del sistema SITRI fissato per il 12 agosto 2010)
1) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - che hanno fino a cinquanta dipendenti;
2) i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.
Iscrizione â€" soggetti ad iscrizione facoltativa:
Hanno la facoltà (e non l'obbligo) di aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
a partire dal 12 agosto 2010:
1) i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 che NON hanno più di dieci dipendenti;
2) le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
3) gli imprenditori agricoli ( di cui all'art. 2135 cc) che producono rifiuti non pericolosi;
4) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006;
Iscrizione â€" fasi operative â€" PRIMA FASE - ISCRIZIONE
L'Operatore si iscrive al SISTRI utilizzando, a sua scelta, una delle seguenti modalità:
ONLINE: collegandosi al portale attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana: www.sistri.it
VIA MAIL: previa scansione automatica del modulo di iscrizione debitamente compilato da inviare all'indirizzo di posta elettronica dedicato: iscrizionemail@sistri.it
VIA FAX: attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana: 800050863
TELEFONICAMENTE: servizio attivo dalle 6 alle 22 nei giorni feriali, compreso il sabato: 800003836
Entro le 48 ore dall'invio dei dati di iscrizione gli utenti riceveranno via mail o via fax o per telefono al numero indicato:
- l'avviso di ricevimento della comunicazione inviata;
- il numero di pratica assegnato;
Iscrizione â€" fasi operative â€" PRIMA FASE â€" PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO
L'iscrizione al SISTRI comporta il pagamento di un contributo annuo per la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del sistema.
Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio.
In sede di prima applicazione, dopo l'iscrizione al Sistri, l'impresa dovrà effettuare nel più breve tempo possibile, il pagamento dell'importo comunicato dal Sistri, entro la scadenza dei termini per l'iscrizione, ai fini dell'acquisizione dei dispositivi elettronici.
Negli anni successivi il contributo va versato entro il 31 gennaio dell'anno al quale i contributi si riferiscono.
Dopo aver effettuato il pagamento l'impresa deve comunicare al Sistri, via fax al numero verde 800 050863 o via mail all'indirizzo contributo@sistri.it gli estremi del versamento.
Iscrizione â€" fasi operative â€" SECONDA FASE â€" CONSEGNA DEI DISPOSITIVI
La consegna dei dispositivi USB e delle black box (per le sole imprese di trasporto) avverrà:
• per le imprese di trasporto iscritte all' Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Sezione regionale o provinciale dell'Albo competente;
• per tutti gli altri operatori, presso la sede della Camera di Commercio della Provincia dove è ubicata la propria sede legale, oppure presso le sedi delle Associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi. Nel caso in cui l'operatore abbia anche una o più unità locali, la consegna verrà effettuata presso la sede della Camera di Commercio dove è ubicata ciascuna unità locale.
Il ritiro dei dispositivi dovrà essere effettuato dal legale rappresentante dell'operatore che potrà delegare al ritiro un proprio incaricato.
Per procedere al ritiro dei dispositivi sarà necessario presentare la seguente documentazione:
• copia della ricevuta di pagamento;
• dichiarazione contenente l'autocertificazione dei dati comunicati in fase di iscrizione;
• fotocopia del documento di identità del rappresentante legale dell'azienda;
• fotocopia del documento di identità di eventuali delegati;
• numero di pratica assegnato dal SISTRI;
• atto di versamento dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio.
L'addetto del Sito di distribuzione, dopo aver verificato la completezza e la correttezza della documentazione, consegna al legale rappresentante dell'Operatore (o a persona delegata) un plico contenente:
• il/i dispositivo/i USB già precedentemente personalizzato/i;
• la/e stampa/e in busta cieca della password per l'accesso al Sistema, la password di sblocco del/i dispositivo/i USB (PIN), del PUK, dell'identificativo utente (username) e del numero di serie del dispositivo;
• nel caso in cui l'operatore sia un trasportatore, la lista delle officine autorizzate ad installare le black box nelle province interessate, stampata dal sito del portale SISTRI, con l'indicazione del periodo temporale entro cui fissare l'appuntamento per l'installazione, e un modulo per il ritiro e installazione delle black box.
La distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle black box devono essere completate entro i 30 giorni antecedenti l'avvio dell'operatività del sistema.
