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Maniglioni antipanico non marcati CE: scadenza a febbraio 2011

Il 3 novembre 2004 il Ministero dell'Interno ha emanato un decreto contenente le "Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.

L'art. 5 (Termini attuativi e disposizioni transitorie) del citato decreto recita: "I dispositivi non muniti di marcatura CE, gia' installati nelle attivita' di cui all'art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attivita' che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovra' comunque garantire il mantenimento della loro funzionalita' originaria e dovra' essere effettuato quanto prescritto al punto c.3) dell'art. 4."

Considerato che il decreto è entrato in vigore 90 giorni dopo la sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, si ricorda che i maniglioni antipanico già installati e sprovvisti di marcatura CE devono essere improrogabilmente sostituiti entro il Febbraio 2011.

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