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Formazione per la sicurezza: la collaborazione con gli organismi paritetici

Chiarimento del Ministero del Lavoro circa l'obbligo di formare i lavoratori e i loro rappresentanti in collaborazione con gli organismi paritetici.

Pubblichiamo un chiarimento del Ministero del lavoro circa l'obbligo di formare i lavoratori e i RLS in collaborazione con gli organismi paritetici, tratto dal sito del Ministero - sezione sicurezza lavoro - url http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/CF855222-6F4C-4724-99E2-47616FFE0FCE/0/formazioneeorganismiparitetici.pdf

Che cosa si intende con l'espressione "la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici" ai sensi dell'art. 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008?

Con riferimento al quesito proposto, appare opportuno sottolineare che nell'art. 37, comma 12, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., il legislatore utilizza la formula "collaborazione" lasciando verosimilmente intendere che il datore di lavoro possa avvalersi dell'apporto di organismi specializzati in azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro.
Questi ultimi sono rappresentati, nella fattispecie, dagli organismi paritetici che devono essere presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro e che abbiano i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. ee); organismi che assolvono una funzione di orientamento e promozione in ordine alla formazione ed il cui parere non risulta essere vincolante in relazione allo svolgimento della formazione stessa che rimane, pertanto, valida anche in sua assenza.

Si precisa, infatti, che nell'ambito del D. Lgs. n. 81/2008 non è comminata alcuna sanzione per la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza realizzata senza avvalersi della collaborazione degli organismi paritetici. In tal senso le proposte di modifica del D. Lgs. n. 81/2008 approvate dal Governo nella seduta del 27 marzo 2009, nell'ambito della quale è stata avanzata la proposta di sostituire l'espressione "deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici" con quella "può avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici".
Tanto premesso, si ritiene opportuno evidenziare che il comma 12 dell'art. 37, nella sua formulazione, imponga unicamente un obbligo di collaborazione che, ragionevolmente, può intendersi ottemperato previa necessaria informazione all'organismo paritetico, che sia in possesso dei requisiti sopra citati.

url: http://www.puntosicuro.it/italian/Formazione_per_la_sicurezza_la_collaborazione_con_gli-art-9804.php

Fonte: Punto Sicuro

url Fonte: www.puntosicuro.it

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