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La formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Dubbi e chiarimenti per quanto riguarda la video-conferenza

La situazione emergenziale determinata dalla diffusione pandemica del COVID-19, ha reso necessaria l'adozione di misure per la gestione e il contenimento dell'epidemia che hanno coinvolto anche il campo della formazione.
Nell'ambito della Formazione in materia di Salute e Sicurezza, è scaturito un clima di confusione e ambiguità che in alcuni contesti ha rallentato o addirittura bloccato la prosecuzione dei percorsi.

Ciò che appare evidente a tutti, soprattutto in questo momento storico, è l'importanza che essa riveste per il personale all'interno delle aziende, soprattutto per poter affrontare la cosiddetta "Fase 2" che comporterà la riapertura e la ripresa delle attività.

Se da un lato risulterà di fondamentale importanza l'adozione di Protocolli aziendali, volti al contrasto del Covid-19 e alla tutela dei lavoratori, sarà di altrettanta importanza la comprensione e l'attuazione delle misure in essi contenute, grazie ad un'adeguata Informazione e Formazione di quanti operano all'interno delle strutture lavorative, con un coinvolgimento attivo di tutte le figure presenti nel sistema prevenzionistico aziendale.

Con tale premessa, preme far chiarezza su ciò allo stato attuale sarà possibile fare in campo Formativo.
In assenza di linee guida che chiariscano e diano indicazioni precise in tal senso, ci si deve attenere a quello che la norma ci impone, vale a dire ciò che era già previsto prima dell'emergenza, e quindi nel T.U. 81/08, e da quanto indicato nel Protocollo tra Governo e Parti Sociali dello scorso 14 marzo 2020 (recepito nel DPCM 10 aprile 2020, n. all'art. 2, comma 10).

• Per ciò che concerne gli AGGIORNAMENTI, il punto 10 del citato Protocollo prevede che:
"Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)".
A questo va anche aggiunto quanto disposto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia") che, all'articolo 103, comma 2 ha stabilito che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".
Ne consegue che la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa. L'aggiornamento dovrà essere completato, al termine dell'emergenza, come da modalità stabilite dalla disciplina di riferimento.

• La FORMAZIONE prevista dal D.lgs. 81/08 dovrà essere assicurata, nella misura più estesa possibile, in remoto.
Tale concetto viene dedotto da alcune delle disposizioni attuate volte ad evitare "eventi, riunioni – compresa la formazione – che comportino la presenza fisica delle persone all'interno delle aziende o in aule didattiche..". Nulla quindi impedisce la piena equiparazione tra la formazione erogata in video-conferenza sincrona con quella di tipo classico in presenza. Ove le tecnologie messe a disposizione consentano l'attestazione delle presenze, l'iterazione tra docente e discente e vengano rispettati il numero dei discenti ed i programmi stabiliti, la formazione in videoconferenza può essere ritenuta valida.
Inoltre, anche prima dell'emergenza da coronoavirus, la normativa prevedeva la possibilità di svolgimento di alcune tipologie di formazione, a distanza.

Alcuni esempi dell'adozione e attuazione di tali misure, ci vengono dati dalla Regione Veneto la quale ha previsto la possibilità di svolgimento a distanza anche per la formazione obbligatoria prevista dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e disciplinata dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Così come la Regione Lazio che ha stabilito che tali attività devono essere organizzate prevedendo orari precisi di inizio e fine evento e consentendo il tracciamento delle persone loggate nella piattaforma.

Nulla quindi impedisce l'equiparazione tra la formazione erogata in video-conferenza sincrona con quella di tipo classico in presenza (fatta eccezione per la Regione Sicilia che non riconosce la formazione erogata in videoconferenza).

Ci preme sottolineare come, da un punto di vista dell'efficacia della formazione, la presenza in aula contribuisce certamente ad un maggior resa nell'apprendimento individuale, ma nella situazione di emergenza in cui ci troviamo, potrà rivelarsi altrettanto importante la formazione svolta in video-conferenza.

Resta esclusa la formazione che prevede lo svolgimento di moduli pratici come, ad esempi, i corsi per l'abilitazione alle attrezzature di lavoro, corsi antincendio e primo soccorso.

Per una maggior comprensione, riportiamo una tabella riassuntiva che riporta le tipologie di corsi obbligatori che è possibile svolgere da remoto:

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